Art. 19 
 
    Il Coordinamento Regionale e' l'organo politico  che  rappresenta
il Movimento di norma nel territorio di una regione. Le  regioni  che
contano sino a cento iscritti sono rappresentate  permanentemente  da
un Commissario nominato dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui  il
numero degli iscritti scenda sotto a cinquanta per piu' di  un  anno,
oppure non vengano poste in essere  alcune  iniziative  significative
sul  proprio  territorio,  il  Coordinamento  Regionale  puo'  essere
sciolto, chiuso o sospeso, su determinazione del Segretario Nazionale
e su eventuale proposta del Segretario Regionale stesso.