Art. 19 Il Coordinamento Regionale e' l'organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel territorio di una regione. Le regioni che contano sino a cento iscritti sono rappresentate permanentemente da un Commissario nominato dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui il numero degli iscritti scenda sotto a cinquanta per piu' di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul proprio territorio, il Coordinamento Regionale puo' essere sciolto, chiuso o sospeso, su determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale proposta del Segretario Regionale stesso.