Art. 23 La Segreteria Regionale e' nominata dal Segretario Regionale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune della propria regione di competenza. Coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale, fatta salva l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo (art. 31).