Art. 23 
 
    La Segreteria Regionale e' nominata dal Segretario Regionale e lo
coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del
Movimento  in  ogni  Comune  della  propria  regione  di  competenza.
Coordina e ratifica la formazione  delle  liste  dei  candidati  alle
elezioni fino al  livello  provinciale,  fatta  salva  l'approvazione
delle stesse da parte del Consiglio Direttivo (art. 31).