Art. 25 
 
    Il Segretario Regionale rappresenta l'unita' del Movimento  nella
sua area regionale di pertinenza, ne e' personalmente responsabile  e
ne indirizza l'attivita' secondo i deliberati e le  disposizioni  del
Congresso Nazionale, le direttive del  Consiglio  Direttivo  e  della
Segreteria  Nazionale.  Presiede  e   convoca   le   riunioni   della
segreteria. E' il garante della trasparenza delle attivita'  e  delle
iniziative politiche del partito nella sua regione di competenza, con
particolare riferimento alla  gestione  economico  finanziaria  dello
stesso, nonche' al rispetto della vita privata e alla protezione  dei
dati personali degli iscritti attuali e passati. E'  il  responsabile
della promozione di azioni positive aventi per obiettivo  la  parita'
tra i sessi all'interno del Coordinamento  Regionale  e  nelle  liste
elettorali  fino  al  livello  provinciale.  Propone   al   Consiglio
Direttivo le liste elettorali per le elezioni dei consigli  regionali
e i  candidati  per  le  elezioni  del  Parlamento  nazionale  e  del
Parlamento  europeo,  per  quanto  concerne  la   propria   area   di
competenza.  E'  eletto  ogni   cinque   anni   dal   Congresso   del
Coordinamento  Regionale.  Propone   al   Segretario   Nazionale   lo
scioglimento, la chiusura o la sospensione delle Sezioni - con debita
motivazione - nella sua area di competenza e  suggerisce  l'eventuale
conseguente trasferimento  di  iscritti  ad  altre  sezioni.  Propone
altresi' al Segretario Nazionale il commissariamento delle Sezioni  e
la nomina di un Commissario reggente, nel caso in cui siano  avvenuti
eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in
contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le
disposizioni degli organi centrali. Nel caso in  cui  si  verifichino
invece nel  Coordinamento  Regionale  o  nella  Segreteria  Regionale
eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in
contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le
disposizioni degli organi  centrali,  il  Segretario  Regionale  puo'
essere temporaneamente sospeso  dalla  sua  attivita'  per  un  tempo
massimo di 90 giorni, oppure rimosso definitivamente con la nomina di
un Commissario Regionale, da parte  del  Segretario  Nazionale;  tale
disposizioni, per garantire  l'efficienza  dell'azione  politica  del
partito  in  tutte  le  proprie  articolazioni   territoriali,   sono
inappellabili (ex art. 33).