Art. 25 Il Segretario Regionale rappresenta l'unita' del Movimento nella sua area regionale di pertinenza, ne e' personalmente responsabile e ne indirizza l'attivita' secondo i deliberati e le disposizioni del Congresso Nazionale, le direttive del Consiglio Direttivo e della Segreteria Nazionale. Presiede e convoca le riunioni della segreteria. E' il garante della trasparenza delle attivita' e delle iniziative politiche del partito nella sua regione di competenza, con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria dello stesso, nonche' al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali degli iscritti attuali e passati. E' il responsabile della promozione di azioni positive aventi per obiettivo la parita' tra i sessi all'interno del Coordinamento Regionale e nelle liste elettorali fino al livello provinciale. Propone al Consiglio Direttivo le liste elettorali per le elezioni dei consigli regionali e i candidati per le elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, per quanto concerne la propria area di competenza. E' eletto ogni cinque anni dal Congresso del Coordinamento Regionale. Propone al Segretario Nazionale lo scioglimento, la chiusura o la sospensione delle Sezioni - con debita motivazione - nella sua area di competenza e suggerisce l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altre sezioni. Propone altresi' al Segretario Nazionale il commissariamento delle Sezioni e la nomina di un Commissario reggente, nel caso in cui siano avvenuti eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Nel caso in cui si verifichino invece nel Coordinamento Regionale o nella Segreteria Regionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali, il Segretario Regionale puo' essere temporaneamente sospeso dalla sua attivita' per un tempo massimo di 90 giorni, oppure rimosso definitivamente con la nomina di un Commissario Regionale, da parte del Segretario Nazionale; tale disposizioni, per garantire l'efficienza dell'azione politica del partito in tutte le proprie articolazioni territoriali, sono inappellabili (ex art. 33).