Art. 32 II Consiglio Direttivo e' composto da cinque membri eletti dal Congresso Nazionale, compreso il Segretario Nazionale, un quinto dei quali in rappresentanza delle minoranze interne, ove presenti. Ad esso partecipano - senza diritto di voto - gli iscritti che risultino tra i seguenti soggetti: Segretario Nazionale Amministrativo, Coordinatori Regionali, Responsabile Nazionale Femminile, Responsabile Nazionale Giovanile, Parlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci, Presidente della Commissione Centrale di Disciplina e i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure su richiesta di piu' dei due terzi dei suoi componenti. Dopo due assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica, previa richiesta del Segretario Nazionale, che altresi' propone surroga del componente al Consiglio Direttivo, che ratifica.