Art. 32 
 
    II Consiglio Direttivo e' composto da cinque  membri  eletti  dal
Congresso Nazionale, compreso il Segretario Nazionale, un quinto  dei
quali in rappresentanza delle minoranze  interne,  ove  presenti.  Ad
esso partecipano - senza diritto di voto - gli iscritti che risultino
tra  i  seguenti  soggetti:  Segretario   Nazionale   Amministrativo,
Coordinatori    Regionali,    Responsabile    Nazionale    Femminile,
Responsabile   Nazionale   Giovanile,    Parlamentari,    Consiglieri
Regionali,  Sindaci,  Presidente  della   Commissione   Centrale   di
Disciplina e i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei  Conti.
Si riunisce almeno ogni sei  mesi,  su  convocazione  del  Segretario
Nazionale, oppure su  richiesta  di  piu'  dei  due  terzi  dei  suoi
componenti. Dopo due assenze non giustificate da gravi  e  comprovati
motivi, il componente del Consiglio Direttivo  decade  dalla  carica,
previa richiesta  del  Segretario  Nazionale,  che  altresi'  propone
surroga del componente al Consiglio Direttivo, che ratifica.