Art. 37 La richiesta di promuovere l'azione disciplinare puo' essere inoltrata da chiunque sia venuto a conoscenza dell'illecito disciplinare. I Segretari/Commissari Regionali e i componenti del Consiglio Direttivo possono essere deferiti solo dal Segretario Nazionale; per i componenti del Consiglio Direttivo e' necessaria una ratifica preventiva da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta ordinaria convocata dopo la comunicazione del deferimento. Decorso tale termine senza ratifica del Consiglio Direttivo, il deferimento decade anche senza ricorso dell'interessato. Nelle more della ratifica la CCD e' autorizzata a condurre con opportuna riservatezza le indagini e gli accertamenti del caso. Il deferimento deve in ogni caso essere effettuato mediante lettera raccomandata, contenente la concisa e analitica esposizione degli addebiti.