Art. 37 
 
    La richiesta di  promuovere  l'azione  disciplinare  puo'  essere
inoltrata  da  chiunque  sia  venuto   a   conoscenza   dell'illecito
disciplinare. I Segretari/Commissari Regionali  e  i  componenti  del
Consiglio Direttivo  possono  essere  deferiti  solo  dal  Segretario
Nazionale; per i componenti del Consiglio Direttivo e' necessaria una
ratifica preventiva da parte  del  Consiglio  Direttivo  nella  prima
seduta ordinaria convocata dopo  la  comunicazione  del  deferimento.
Decorso tale termine  senza  ratifica  del  Consiglio  Direttivo,  il
deferimento decade anche senza ricorso dell'interessato.  Nelle  more
della ratifica  la  CCD  e'  autorizzata  a  condurre  con  opportuna
riservatezza le indagini e gli accertamenti del caso. Il  deferimento
deve in ogni caso essere effettuato  mediante  lettera  raccomandata,
contenente la concisa e analitica esposizione degli addebiti.