Art. 38 
 
    Le Sanzioni disciplinari sono le seguenti: 
  a) ammonizione; 
  b) censura; 
  c) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo  di  36  mesi
dalle cariche ricoperte nel Movimento; 
  d) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo  di  36  mesi
dalla qualita' di  iscritto  e  conseguente  esclusione  dalle  liste
elettorali; 
  e) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico. 
    La  revoca   della   sospensione   puo'   avvenire   su   domanda
dell'interessato diretta all'organo che ha emesso  il  provvedimento.
La  domanda  di  riammissione  dell'iscritto  espulso   deve   essere
riesaminata dalla CCD, la quale adotta  il  provvedimento  dopo  aver
acquisito   il   parere    del    Segretario    Nazionale    e    del
Segretario/Commissario Regionale competente per territorio.