Art. 38 Le Sanzioni disciplinari sono le seguenti: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalle cariche ricoperte nel Movimento; d) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalla qualita' di iscritto e conseguente esclusione dalle liste elettorali; e) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico. La revoca della sospensione puo' avvenire su domanda dell'interessato diretta all'organo che ha emesso il provvedimento. La domanda di riammissione dell'iscritto espulso deve essere riesaminata dalla CCD, la quale adotta il provvedimento dopo aver acquisito il parere del Segretario Nazionale e del Segretario/Commissario Regionale competente per territorio.