Art. 39 II Segretario Nazionale ha il potere di adottare nei confronti dell'iscritto deferito, in attesa di definitive decisioni da parte dell'organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a titolo cautelare. Analogo potere ha nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo deferiti, in attesa di ratifica da parte del stesso Consiglio Direttivo. La Commissione Centrale di Disciplina ha facolta' di revocare in qualsiasi momento ogni provvedimento di sospensione.