Art. 39 
 
    II Segretario Nazionale ha il potere di  adottare  nei  confronti
dell'iscritto deferito, in attesa di definitive  decisioni  da  parte
dell'organo  disciplinare  competente,  provvedimenti  sospensivi   a
titolo cautelare. Analogo potere ha nei confronti dei componenti  del
Consiglio Direttivo deferiti, in attesa  di  ratifica  da  parte  del
stesso Consiglio Direttivo. La Commissione Centrale di Disciplina  ha
facolta' di revocare  in  qualsiasi  momento  ogni  provvedimento  di
sospensione.