Art. 40 
 
    La CCD deve attenersi ai tempi  e  alle  modalita'  previste  dai
successivi articoli 41 e 42 ed esperisce tutti gli  atti  istruttori,
dando luogo a una decisione con appropriate sanzioni.  Il  Presidente
della  CCD  puo'  nominare  il  relatore  per  la   trattazione   del
procedimento o puo' assumerla in prima persona.  Le  decisioni  della
CCD sono adottate a maggioranza dei suoi membri.