Art. 40 La CCD deve attenersi ai tempi e alle modalita' previste dai successivi articoli 41 e 42 ed esperisce tutti gli atti istruttori, dando luogo a una decisione con appropriate sanzioni. Il Presidente della CCD puo' nominare il relatore per la trattazione del procedimento o puo' assumerla in prima persona. Le decisioni della CCD sono adottate a maggioranza dei suoi membri.