Art. 41 
 
    Il deferimento, con relativa contestazione degli  addebiti,  deve
essere comunicato all'interessato entro 30 giorni,  dall'acquisizione
del fatto-evento oggetto del procedimento; l'interessato ha  facolta'
sia di essere sentito, sia di produrre  scritti  e  documenti  a  sua
difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento della notifica del
deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.