Art. 41 Il deferimento, con relativa contestazione degli addebiti, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni, dall'acquisizione del fatto-evento oggetto del procedimento; l'interessato ha facolta' sia di essere sentito, sia di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento della notifica del deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.