Art. 42 
 
    Ciascun procedimento deve essere definito nel termine  perentorio
di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti, eccezion  fatta
per i casi di particolare complessita', per  i  quali  il  Presidente
della CCD puo' disporre proroga di ulteriori 180 giorni.  Le  singole
decisioni   vanno   comunicate   all'interessato   mediante   lettera
raccomandata A.R. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla  data
di assunzione del provvedimento.