Art. 42 Ciascun procedimento deve essere definito nel termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti, eccezion fatta per i casi di particolare complessita', per i quali il Presidente della CCD puo' disporre proroga di ulteriori 180 giorni. Le singole decisioni vanno comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento.