Art. 46 
 
    La CCD  e'  tenuta  ad  informare  il  Segretario  Nazionale  dei
provvedimenti di espulsione presi affinche'  il  Segretario  provveda
alla necessaria  ratifica.  L'interessato  colpito  da  provvedimento
disciplinare definitivo puo'  avanzare  richiesta  di  revisione  del
procedimento alla CCD allegando prove sopravvenute non conosciute dal
deferito durante le fasi del procedimento disciplinare. La CCD decide
in grado unico sulla richiesta di  revisione  entro  180  giorni  dal
ricevimento della domanda accogliendo o rigettando la stessa. Durante
il giudizio di revisione la CCD puo' compiere atti istruttori.