Art. 46 La CCD e' tenuta ad informare il Segretario Nazionale dei provvedimenti di espulsione presi affinche' il Segretario provveda alla necessaria ratifica. L'interessato colpito da provvedimento disciplinare definitivo puo' avanzare richiesta di revisione del procedimento alla CCD allegando prove sopravvenute non conosciute dal deferito durante le fasi del procedimento disciplinare. La CCD decide in grado unico sulla richiesta di revisione entro 180 giorni dal ricevimento della domanda accogliendo o rigettando la stessa. Durante il giudizio di revisione la CCD puo' compiere atti istruttori.