Art. 51 
 
    I parlamentari nazionali ed europei,  i  deputati  e  consiglieri
regionali  sono  tenuti  a  contribuire   all'autofinanziamento   del
Movimento,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  11  del   presente
Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 25% degli  emolumenti
da essi percepiti a qualsiasi titolo. Le somme cosi' percepite  dalla
Segreteria Amministrativa Nazionale sono  ripartite  tra  gli  organi
centrali e periferici secondo parametri dalla stessa stabiliti. Tutti
i rappresentanti del Movimento eletti negli altri Enti cui  le  norme
vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a
versare le quote previste dall'art. 10. Il  Segretario  Regionale  e'
tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Nazionale.