Art. 51 I parlamentari nazionali ed europei, i deputati e consiglieri regionali sono tenuti a contribuire all'autofinanziamento del Movimento, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 25% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi titolo. Le somme cosi' percepite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale sono ripartite tra gli organi centrali e periferici secondo parametri dalla stessa stabiliti. Tutti i rappresentanti del Movimento eletti negli altri Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall'art. 10. Il Segretario Regionale e' tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Nazionale.