Art. 53 
 
    Parlamentari e consiglieri regionali non  possono  tassativamente
insistere nel ruolo elettivo oltre le due  legislature  ad  eccezione
del Segretario Nazionale.  Gli  eletti  a  tutti  i  livelli  se  non
iscritti  al  partito  partecipano  agli  organismi   esecutivi   del
Movimento  esclusivamente  a  titolo  consultivo.  L'inadempimento  a
quanto sopra comporta l'avvio del procedimento disciplinare.  Per  le
incompatibilita' di cui sopra puo'  essere  stabilita  eccezionale  e
motivata deroga per un periodo determinato dal Consiglio Direttivo.