Art. 53 Parlamentari e consiglieri regionali non possono tassativamente insistere nel ruolo elettivo oltre le due legislature ad eccezione del Segretario Nazionale. Gli eletti a tutti i livelli se non iscritti al partito partecipano agli organismi esecutivi del Movimento esclusivamente a titolo consultivo. L'inadempimento a quanto sopra comporta l'avvio del procedimento disciplinare. Per le incompatibilita' di cui sopra puo' essere stabilita eccezionale e motivata deroga per un periodo determinato dal Consiglio Direttivo.