Art. 9 Tutti gli iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto. L'iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi tre anni dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione. L'iscritto esercita altresi' il diritto di elettorato attivo decorsi piu' di dodici mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione.