Art. 9 
 
    Tutti gli iscritti hanno  eguali  diritti  e  doveri  nei  limiti
fissati dalle norme del  presente  Statuto.  L'iscritto  esercita  il
diritto di elettorato passivo trascorsi  tre  anni  dalla  sua  prima
iscrizione o dalla sua riammissione. L'iscritto esercita altresi'  il
diritto di elettorato attivo decorsi piu' di dodici  mesi  dalla  sua
prima iscrizione o dalla sua riammissione.