Art. 12 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le imprese,  per  il  primo  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui
all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti  le  modifiche
legislative e regolamentari concernenti  l'attestazione  sullo  stato
del rischio. 
  2. Con la stessa comunicazione  di  cui  al  comma  precedente,  le
imprese informano il contraente in merito alle modalita' di  consegna
telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente
regolamento. 
  3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in  vigore  del  presente
regolamento, necessari per  completare  il  popolamento  della  banca
dati, il rilascio degli attestati di rischio ai  sensi  dell'art.  7,
comma 9, avviene con le modalita' di  consegna  indicate  dall'avente
diritto, senza applicazione di costi. 
  4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a
coperture gia' scadute alla data dall'entrata in vigore del  presente
regolamento, non presenti nella banca  dati,  puo'  essere  richiesto
dall'avente diritto,  con  le  modalita'  di  consegna  dallo  stesso
indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa  che
ha prestato l'ultima copertura assicurativa. 
  5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del
presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi  diritto
per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli
aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui e'  richiesta  la
stipula del nuovo contratto, acquisisce  l'attestazione  sullo  stato
del  rischio  direttamente  dall'impresa  che  ha  prestato  l'ultima
copertura assicurativa.