Art. 12 Norme transitorie e finali 1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti le modifiche legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato del rischio. 2. Con la stessa comunicazione di cui al comma precedente, le imprese informano il contraente in merito alle modalita' di consegna telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente regolamento. 3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, necessari per completare il popolamento della banca dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell'art. 7, comma 9, avviene con le modalita' di consegna indicate dall'avente diritto, senza applicazione di costi. 4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a coperture gia' scadute alla data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non presenti nella banca dati, puo' essere richiesto dall'avente diritto, con le modalita' di consegna dallo stesso indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa. 5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui e' richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente dall'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.