Art. 3 Decorrenza e durata del periodo di osservazione 1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualita' assicurativa. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualita' assicurativa. 2. In caso di contratto con durata annuale piu' frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. 3. Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS.