Art. 3 
 
 
           Decorrenza e durata del periodo di osservazione 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  delle  regole  evolutive  sia  della
classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso  di
veicolo  assicurato  per  la  prima   annualita',   il   periodo   di
osservazione inizia  dal  giorno  della  decorrenza  della  copertura
assicurativa  e  termina  sessanta  giorni   prima   della   scadenza
dell'annualita'  assicurativa.  Per  le  annualita'  successive,   il
periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale  e  termina  sessanta  giorni   prima   della   scadenza
dell'annualita' assicurativa. 
  2. In caso di  contratto  con  durata  annuale  piu'  frazione,  il
periodo di osservazione inizia  dal  giorno  della  decorrenza  della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale.  Per  le   annualita'   successive,   il   periodo   di
osservazione  inizia   sessanta   giorni   prima   della   decorrenza
contrattuale  e  termina  sessanta  giorni   prima   della   scadenza
contrattuale. 
  3. Le regole  evolutive  delle  classi  di  merito  di  conversione
universale  (CU)  saranno  disciplinate  con  apposito  Provvedimento
IVASS.