Art. 5 
 
 
Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca  dati  degli
                        attestati di rischio 
 
  1. Le imprese alimentano la banca dati degli attestati  di  rischio
con le  informazioni  riportate  nell'attestazione  sullo  stato  del
rischio di cui all'art. 2, secondo le modalita' ed i  tempi  previsti
dal presente regolamento e da provvedimento dell'IVASS. 
  2. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio  valido
sono rese disponibili nella banca dati  almeno  trenta  giorni  prima
della scadenza del contratto. 
  3.   Le   imprese   sono   responsabili   della    correttezza    e
dell'aggiornamento  delle  informazioni  trasmesse  alla  Banca  dati
nonche' degli accessi alle stesse, secondo le modalita'  previste  da
provvedimento dell'IVASS.