Art. 5 Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio 1. Le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 2, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal presente regolamento e da provvedimento dell'IVASS. 2. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. 3. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonche' degli accessi alle stesse, secondo le modalita' previste da provvedimento dell'IVASS.