Art. 6 Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio 1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero: a) al proprietario; b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario; c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente; d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario. 2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresi': a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto e' stato stipulato; b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto; d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facolta' di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.