Art. 6 
 
 
    Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio 
 
  1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se
persona diversa, all'avente diritto, ovvero: 
  a) al proprietario; 
  b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario; 
  c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente; 
  d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresi': 
  a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il  contratto
e' stato stipulato; 
  b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e
successiva riattivazione, in occasione della nuova  scadenza  annuale
successiva alla riattivazione, quando  sia  concluso  il  periodo  di
osservazione; 
  c)  in  caso  di  furto  del   veicolo,   esportazione   definitiva
all'estero,  consegna  in  conto  vendita,  demolizione,   cessazione
definitiva della  circolazione,  avvenuti  dopo  la  conclusione  del
periodo di osservazione, cioe' nei  sessanta  giorni  antecedenti  la
scadenza del contratto; 
  d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta  dopo  la  conclusione
del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la
scadenza del  contratto,  qualora  l'alienante  abbia  esercitato  la
facolta' di risoluzione o di cessione del contratto di  cui  all'art.
171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.