Art. 7 
 
 
Modalita' e tempi  di  consegna  dell'attestazione  sullo  stato  del
                               rischio 
 
  1. Le imprese, in  occasione  di  ciascuna  scadenza  contrattuale,
consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica,
purche' si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3,
commi 1 e 2. 
  2. L'attestato di rischio e'  consegnato  almeno  30  giorni  prima
della scadenza del contratto. 
  3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con
la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata
del sito web dell'impresa, attraverso  la  quale  ciascun  contraente
puo'  accedere  alla  propria  posizione  assicurativa,  cosi'   come
disciplinato dall'art. 38-bis, comma 1, del regolamento ISVAP  n.  35
del 26 maggio 2010. Le  imprese,  tuttavia,  prevedono  modalita'  di
consegna  telematica  aggiuntive  da  attivarsi  su   richiesta   del
contraente. 
  4. Le  imprese  rendono  nota  la  possibilita'  di  richiedere  le
credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web  e  le
modalita' di consegna telematiche aggiuntive, mediante  pubblicazione
di un'apposita informativa sulla home page del sito internet. 
  5. L'informativa di cui al comma 4 e', altresi', resa per  iscritto
in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 
  6. Nei casi in cui il contraente sia  persona  diversa  dall'avente
diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le  medesime  modalita'
di consegna previste per il contraente. 
  7. Per i contratti relativi  a  coperture  r.c.auto  di  flotte  di
veicoli a motore la consegna telematica  dei  relativi  attestati  di
rischio  avviene  su  richiesta  del  contraente,  con  le   medesime
modalita'  previste  al  comma  3,  fatte  salve  diverse   modalita'
concordate tra le parti, di cui l'impresa dovra' mantenere evidenza. 
  8.  Per  i  contratti  acquisiti  tramite  intermediari,  l'impresa
obbligata  alla  consegna  dell'attestato  di  rischio,   garantisce,
all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero  a  persona  dallo
stesso delegata, una stampa dello stesso per il  tramite  dei  propri
intermediari, senza applicazione di costi. 
  Gli attestati  di  rischio  cosi'  rilasciati  non  possono  essere
utilizzati dagli aventi diritto  in  sede  di  stipula  di  un  nuovo
contratto. 
  9. Gli aventi  diritto  possono  richiedere  in  qualunque  momento
l'attestazione sullo stato del rischio relativa  agli  ultimi  cinque
anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal  caso,
le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni  dal
pervenimento della  richiesta,  l'attestato  di  rischio  comprensivo
dell'ultima annualita' per la quale, al momento della  richiesta,  si
sia concluso il periodo di osservazione. 
  Gli attestati  di  rischio  cosi'  rilasciati  non  possono  essere
utilizzati dagli aventi diritto  in  sede  di  stipula  di  un  nuovo
contratto. 
  10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso  di  contratto,
l'attestato di rischio e' consegnato almeno trenta giorni prima della
nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. 
  11. In  caso  di  piu'  cointestatari  del  veicolo,  l'obbligo  di
consegna al proprietario, se diverso  dal  contraente,  si  considera
assolto: 
    a) per i  contratti  in  corso,  gia'  presenti  nel  portafoglio
dell'impresa,  con  la  consegna  al  soggetto  avente  diritto  gia'
indicato in polizza come proprietario; 
    b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015
con la  consegna  al  primo  nominativo  risultante  sulla  carta  di
circolazione.