Art. 7 Modalita' e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio 1. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purche' si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2. 2. L'attestato di rischio e' consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. 3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente puo' accedere alla propria posizione assicurativa, cosi' come disciplinato dall'art. 38-bis, comma 1, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalita' di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente. 4. Le imprese rendono nota la possibilita' di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalita' di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet. 5. L'informativa di cui al comma 4 e', altresi', resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 6. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalita' di consegna previste per il contraente. 7. Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalita' previste al comma 3, fatte salve diverse modalita' concordate tra le parti, di cui l'impresa dovra' mantenere evidenza. 8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio cosi' rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. 9. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualita' per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio cosi' rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. 10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio e' consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. 11. In caso di piu' cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto: a) per i contratti in corso, gia' presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto avente diritto gia' indicato in polizza come proprietario; b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.