Art. 8 Validita' dell'attestazione 1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. 2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, puo' richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprieta'. In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purche' in corso di validita', riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3. 3. Nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarita' del veicolo che comporti il passaggio di proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi. 4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprieta' mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprieta', sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.