Art. 8 
 
 
                     Validita' dell'attestazione 
 
  1. In caso di documentata cessazione del rischio  assicurato  o  in
caso  di  sospensione,  o  di  mancato  rinnovo,  del  contratto   di
assicurazione  per  mancato  utilizzo  del  veicolo,  risultante   da
apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di  rischio
conseguito conserva  validita'  per  un  periodo  di  cinque  anni  a
decorrere dalla scadenza del contratto al  quale  tale  attestato  si
riferisce. 
  2. In caso di  documentata  vendita,  consegna  in  conto  vendita,
furto,  demolizione,  cessazione  definitiva  della  circolazione   o
definitiva  esportazione  all'estero  del  veicolo   assicurato,   il
contraente, o se persona diversa, il  proprietario,  puo'  richiedere
che il contratto di assicurazione sia reso valido per  altro  veicolo
di sua proprieta'. 
  In tal caso, l'assicuratore  classifica  il  contratto  sulla  base
delle  informazioni  contenute  nell'ultimo  attestato   di   rischio
relativo al  precedente  veicolo,  purche'  in  corso  di  validita',
riconoscendo  al  proprietario   la   classe   di   merito   indicata
nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe
di merito CU maturata ai sensi del provvedimento di cui  al  comma  3
dell'art. 3. 
  3. Nel caso di  trasferimento  di  proprieta'  di  un  veicolo  tra
coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto
sulla base delle informazioni contenute  nel  relativo  attestato  di
rischio. La disposizione  si  applica  anche  in  caso  di  mutamento
parziale della titolarita' del veicolo che comporti il  passaggio  di
proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi. 
  4. In occasione della scadenza di un  contratto  di  leasing  o  di
noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici  mesi  -
di un veicolo, l'assicuratore classifica  il  contratto  relativo  al
medesimo veicolo, ove acquisito in proprieta' mediante esercizio  del
diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad  altro  veicolo
di  sua  proprieta',  sulla   base   delle   informazioni   contenute
nell'attestato  di   rischio,   previa   verifica   della   effettiva
utilizzazione del veicolo da parte  del  soggetto  richiedente  anche
mediante  idonea  dichiarazione   rilasciata   dal   contraente   del
precedente contratto assicurativo.