Art. 9 Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore 1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilita' civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. 2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. 3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilita' e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati. 4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilita' di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potra' acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. 5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.