Art. 2 Le unioni di comuni e le comunita' montane devono trasmettere all'Ufficio Sportello Unioni della Direzione Centrale della Finanza Locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 settembre 2015 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2014 gli enti devono inviare l'allegato «E» entro i medesimi termini. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2015 Il direttore centrale: Verde