Art. 4 1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria e' costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della scuola nominato dagli organi deliberanti dell'universita', su proposta del consiglio della scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242. 2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non e' identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna scuola e' determinato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999. 3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola appartenente alla sede della stessa. Nel consiglio della scuola e' garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, nonche' la rappresentanza degli specializzandi. 4. Nella fase transitoria di applicazione del presente decreto e per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad un comitato ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonche' una rappresentanza degli specializzandi. 5. Le modalita' per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilita' della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del consiglio della scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilita' di cui al precedente articolo.