IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visti  gli  articoli  2545-septiesdecies  del   codice   civile   e
223-septiesdecies disp. att. del codice civile; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalle
sopra citate disposizioni; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative in data 21 aprile 2015; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Considerato che la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita'  di
societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di  commissario
liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8,
comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «qualora per il numero  dei
destinatari la comunicazione personale non sia  possibile  o  risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicita' idonee di volta in volta  stabilite  dall'amministrazione
medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono  risultati
irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in data 9 ottobre 2014 nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  -  serie  generale  -  n.  235,  e'  stato
pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per  lo  scioglimento
per atto dell'autorita' senza nomina del commissario  liquidatore  di
n. 243  societa'  cooperative  aventi  sede  nelle  regioni:  Puglia,
Sardegna e Toscana, ai sensi delle norme sopra indicate; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte  senza  nomina  del  commissario  liquidatore  le  243
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.