Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2015, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013 verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.