Art. 5. Macellazione Per l'attivita' di macellazione, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria, dovra' essere seguita la seguente procedura: la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. Successivamente la carcassa derivante dovra' essere liberata dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovra' essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.