Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate nel numero massimo di tre quote: 
    a) una prima quota, relativa  ai  costi  pregressi  ammessi  alle
agevolazioni e sostenuti dall'impresa beneficiaria dalla data di  cui
all'art. 5, comma 4, lettera c),  fino  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni, e' erogata entro il trentesimo  giorno
successivo  alla  ricezione  tramite  posta  elettronica  certificata
(PEC), del provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione
dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto all'art.  8,  comma
9; 
    b) una seconda quota, previa richiesta  di  erogazione  da  parte
dell'impresa  beneficiaria,  puo'  essere  erogata  a  fronte  di  un
avanzamento di spesa almeno pari al 30 per  cento  del  totale  della
spesa ammessa, al  netto  delle  eventuali  erogazioni  di  cui  alla
lettera a); 
    c) una terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni  concesse,
previa richiesta dell'impresa beneficiaria  da  presentarsi  entro  3
mesi dalla data di conclusione dell'investimento. 
  2. Le erogazioni sono disposte sulla base di  fatture  quietanzate.
Pertanto ciascuna richiesta  di  erogazione  deve  essere  presentata
unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture  di
acquisto e alle quietanze di  pagamento  sottoscritte  dai  fornitori
relative ai pagamenti ricevuti. 
  3. In alternativa alla modalita' di erogazione indicata al comma 2,
le singole quote delle  agevolazioni  concesse,  ad  eccezione  della
prima, possono essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture
di acquisto non  quietanzate,  secondo  modalita'  stabilite  con  il
provvedimento  di  cui  all'art.   8,   comma   2,   subordinatamente
all'apertura del conto corrente vincolato previsto nella  convenzione
tra il Ministero e l'Associazione bancaria  italiana  -  ABI  del  12
febbraio 2014 e relativo atto integrativo del 22 aprile 2014. 
  4. I beni relativi  alla  domanda  di  agevolazioni  devono  essere
fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva  alla
data di conclusione dell'investimento. A tal fine,  su  ciascun  bene
deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro
e indelebile un numero identificativo, che puo' coincidere anche  con
il numero di matricola assegnato dal fornitore. Al fine di  agevolare
i controlli e  le  ispezioni,  il  legale  rappresentante  o  un  suo
procuratore speciale rende, inoltre, una specifica dichiarazione,  ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  attesti  la  corrispondenza
delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni  stessi.  Tale
dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel  quale,
in relazione a ciascun bene, sono indicati il  numero  identificativo
apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi
della fattura (numero, data e fornitore),  la  descrizione  del  bene
stesso nonche' gli estremi identificativi del documento attestante la
data dell'eventuale dismissione del bene. 
  5. I titoli di  spesa  devono  riportare,  mediante  l'utilizzo  di
apposito timbro, la  dicitura:  "Programma  Operativo  Interregionale
"Energie rinnovabili e risparmio  energetico  -  Spesa  di  euro  ...
dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda,  terza)  quota
del programma n. ... Bando Efficienza energetica ex D M XX XXX 2015". 
  6. Il Ministero, entro 45 giorni dalla  presentazione  di  ciascuna
richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori, provvede a: 
    a)   verificare   la   regolarita'   e   la   completezza   della
documentazione presentata; 
    b)  verificare  la  vigenza   e   la   regolarita'   contributiva
dell'impresa beneficiaria; 
    c) verificare la corrispondenza tra la  documentazione  di  spesa
presentata e i beni previsti dal programma d'investimento; 
    d) determinare l'importo della quota di agevolazione  da  erogare
in relazione ai titoli di spesa presentati; 
    e) per le richieste di erogazione per  le  quali  l'attivita'  di
verifica si e' conclusa con  esito  positivo,  disporre  l'erogazione
della quota di agevolazione sul conto corrente intestato  all'impresa
beneficiaria.