Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate nel numero massimo di tre quote: a) una prima quota, relativa ai costi pregressi ammessi alle agevolazioni e sostenuti dall'impresa beneficiaria dalla data di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, e' erogata entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto all'art. 8, comma 9; b) una seconda quota, previa richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, puo' essere erogata a fronte di un avanzamento di spesa almeno pari al 30 per cento del totale della spesa ammessa, al netto delle eventuali erogazioni di cui alla lettera a); c) una terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse, previa richiesta dell'impresa beneficiaria da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento. 2. Le erogazioni sono disposte sulla base di fatture quietanzate. Pertanto ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture di acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. 3. In alternativa alla modalita' di erogazione indicata al comma 2, le singole quote delle agevolazioni concesse, ad eccezione della prima, possono essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, subordinatamente all'apertura del conto corrente vincolato previsto nella convenzione tra il Ministero e l'Associazione bancaria italiana - ABI del 12 febbraio 2014 e relativo atto integrativo del 22 aprile 2014. 4. I beni relativi alla domanda di agevolazioni devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva alla data di conclusione dell'investimento. A tal fine, su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo, che puo' coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale rende, inoltre, una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale, in relazione a ciascun bene, sono indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonche' gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene. 5. I titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico - Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza) quota del programma n. ... Bando Efficienza energetica ex D M XX XXX 2015". 6. Il Ministero, entro 45 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori, provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) verificare la vigenza e la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria; c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento; d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati; e) per le richieste di erogazione per le quali l'attivita' di verifica si e' conclusa con esito positivo, disporre l'erogazione della quota di agevolazione sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria.