Art. 11 Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie 1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, e' tenuta a: a) utilizzare sistemi di pagamento delle spese, comprese quelle eventualmente sostenute a partire dal termine di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), e fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, che ne consentano la piena tracciabilita'. I pagamenti non possono, pertanto, essere effettuati per contanti, ne' attraverso assegni bancari o circolari; b) tenere a disposizione tutti i documenti e giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma d'investimento; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni e i monitoraggi disposti dal Ministero, nonche' da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; e) operare nel rispetto del Regolamento de minimis e in particolare non superare i massimali previsti all'art. 3, comma 2, del predetto regolamento. L'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo "de minimis" che determinino il superamento del massimale consentito. 2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicita' delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62, e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicita', i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalita' allo scopo comunicate dal Ministero, che il programma d'investimento agevolato e' stato realizzato con il concorso di risorse del FESR e a informare il pubblico circa l'agevolazione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie sono inoltre inclusi nell'elenco dei beneficiari dei rispettivi programmi operativi, riportante la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni stesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Qualora per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto siano utilizzate risorse a valere su strumenti operativi attuativi della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, il Ministero provvede a informare le imprese beneficiarie sugli obblighi di controllo e di pubblicita' delle operazioni previsti dagli specifici regolamenti in vigore per la predetta programmazione.