Art. 11 
 
                   Ulteriori adempimenti a carico 
                     delle imprese beneficiarie 
 
  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti dal presente decreto, e' tenuta a: 
    a) utilizzare sistemi di pagamento delle spese,  comprese  quelle
eventualmente sostenute a partire dal  termine  di  cui  all'art.  5,
comma 4, lettera c), e fino alla data di presentazione della  domanda
di  agevolazioni,  che  ne  consentano  la  piena  tracciabilita'.  I
pagamenti non possono, pertanto, essere effettuati per contanti,  ne'
attraverso assegni bancari o circolari; 
    b) tenere a  disposizione  tutti  i  documenti  e  giustificativi
relativi  alle  spese  rendicontate  per   5   anni   successivi   al
completamento del programma d'investimento; 
    c) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti  i  controlli,  le  ispezioni  e  i  monitoraggi
disposti dal Ministero, nonche' da organismi statali o  sovra-statali
competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine di verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  e  le
condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 
    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposti  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; 
    e)  operare  nel  rispetto  del  Regolamento  de  minimis  e   in
particolare non superare i massimali previsti all'art.  3,  comma  2,
del  predetto  regolamento.  L'impresa  beneficiaria  e'   tenuta   a
comunicare tempestivamente al  Ministero  eventuali  ulteriori  aiuti
ricevuti a titolo "de minimis" che  determinino  il  superamento  del
massimale consentito. 
  2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono
tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria  in
relazione  agli  obblighi  di  controllo  e  di   pubblicita'   delle
operazioni, come stabilito, in particolare, dagli  articoli  60,  61,
62, e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 6,
13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006.  Per  quanto  riguarda  in
particolare gli obblighi di informazione e pubblicita', i beneficiari
sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le
modalita' allo scopo  comunicate  dal  Ministero,  che  il  programma
d'investimento agevolato e'  stato  realizzato  con  il  concorso  di
risorse del FESR e  a  informare  il  pubblico  circa  l'agevolazione
ottenuta, in  applicazione  dell'art.  69  del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006 e del regolamento  (CE)  n.  1828/2006.  I  beneficiari  di
agevolazioni  cofinanziate  con  risorse  comunitarie  sono   inoltre
inclusi  nell'elenco  dei  beneficiari   dei   rispettivi   programmi
operativi, riportante la denominazione delle operazioni  e  l'importo
del finanziamento pubblico destinato alle operazioni stesse, ai sensi
dell'art. 6  del  regolamento  (CE)  n.  1828/2006.  Qualora  per  la
concessione degli aiuti di cui al presente decreto  siano  utilizzate
risorse   a   valere   su   strumenti   operativi   attuativi   della
programmazione  2014-2020  dei  fondi  strutturali   comunitari,   il
Ministero provvede a informare le imprese beneficiarie sugli obblighi
di  controllo  e  di  pubblicita'  delle  operazioni  previsti  dagli
specifici regolamenti in vigore per la predetta programmazione.