Art. 12 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto.