Art. 12 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,
al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il
mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli
interventi finanziati. 
  2. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di  cui
al presente decreto, il Ministero presenta alla  Commissione  europea
relazioni annuali relative alle agevolazioni  concesse,  comprendenti
in particolare gli elenchi dei beneficiari e i  relativi  settori  di
attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario  e
le relative intensita' di aiuto.