Art. 13 Variazioni 1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita', devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. 2. Le valutazioni effettuate dal Ministero ai sensi del comma 1 riguardano anche, in caso di operazioni societarie, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del Regolamento de minimis. 3. Fino a quando le variazioni di cui al comma 1 non sono state approvate il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.