Art. 13 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma   d'investimento   relative   agli
obiettivi, alla modifica  della  tempistica  di  realizzazione,  alla
localizzazione  delle  attivita',   devono   essere   tempestivamente
comunicate al Ministero affinche' proceda alle  opportune  verifiche,
valutazioni e adempimenti. La comunicazione deve essere  accompagnata
da un'argomentata relazione illustrativa. 
  2. Le valutazioni effettuate dal Ministero ai  sensi  del  comma  1
riguardano anche, in caso di operazioni societarie, il rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 3, commi  8  e  9,  del  Regolamento  de
minimis. 
  3. Fino a quando le variazioni di cui al comma  1  non  sono  state
approvate il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.