Art. 14 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale; 
    c) mancato rispetto dei massimali previsti all'art. 3,  comma  2,
del Regolamento de minimis, qualora venga accertato dal Ministero  in
qualunque fase del procedimento. Qualora invece  il  superamento  dei
medesimi massimali venga tempestivamente comunicato al Ministero,  la
revoca delle agevolazioni  non  viene  effettuata  purche'  l'impresa
beneficiaria rinunci formalmente al beneficio che ha  determinato  il
superamento; 
    d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 7, comma 5; 
    e) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini
indicati all'art. 5, comma 4, lettere d) ed f); 
    f) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione  in
cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati  all'art.  6,
comma 2, lettera d); 
    g) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12; 
    h)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di
concessione. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2015 
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