Art. 14 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale; c) mancato rispetto dei massimali previsti all'art. 3, comma 2, del Regolamento de minimis, qualora venga accertato dal Ministero in qualunque fase del procedimento. Qualora invece il superamento dei medesimi massimali venga tempestivamente comunicato al Ministero, la revoca delle agevolazioni non viene effettuata purche' l'impresa beneficiaria rinunci formalmente al beneficio che ha determinato il superamento; d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5; e) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 4, lettere d) ed f); f) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 6, comma 2, lettera d); g) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12; h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1963