Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 120.000.000,00 (centoventimilioni) a valere sulle risorse residue del POI Energia, nella quota di competenza della DGIAI. 2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese. 3. Nell'ambito della riserva di cui al comma 2 e' istituita una sotto-riserva pari al 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese. 4. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energia, il Ministero provvede a individuare, con le modalita' e nei tempi definiti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie riservate ai sensi dei commi 2 e 3 e a rendere disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.