Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli
aiuti di cui al presente decreto  sono  pari  a  euro  120.000.000,00
(centoventimilioni) a valere sulle risorse residue del  POI  Energia,
nella quota di competenza della DGIAI. 
  2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al  comma  1
e' riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese. 
  3. Nell'ambito della riserva di cui al comma  2  e'  istituita  una
sotto-riserva pari al 25 per cento destinata  alle  micro  e  piccole
imprese. 
  4. Al fine di garantire che le risorse di  cui  al  comma  1  siano
utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione  del
POI Energia, il Ministero provvede a individuare, con le modalita'  e
nei tempi definiti con il provvedimento di cui all'art. 8,  comma  2,
l'ammontare non utilizzato delle  risorse  finanziarie  riservate  ai
sensi dei commi 2 e 3 e a rendere disponibili  tali  risorse  per  la
concessione degli aiuti di cui al presente decreto.