Art. 5 Programmi ammissibili 1. I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all'interno di un'unita' produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 e avere ad oggetto una o piu' delle seguenti tipologie di interventi: a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attivita' economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi); b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici); c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi; d) installazione, per sola finalita' di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1. 2. Il programma d'investimento proposto e' illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato, che attesti la capacita' del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere, a parita' di capacita' produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria. Per le opere edili, l'impresa proponente e' tenuta a produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche modalita' attraverso cui le predette attestazioni e relazioni sono prodotte. 3. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori di cui all'art. 1, comma 1 del Regolamento de minimis. Inoltre, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai seguenti settori identificati in base alla classificazione ATECO 2007: A.02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; F - costruzioni (ad eccezione delle attivita' di cui al codice 41.1 "sviluppo di progetti immobiliari"); H - trasporto e magazzinaggio (ad eccezione delle attivita' di cui al codice 52 "magazzinaggio ed attivita' di supporto ai trasporti"); K - attivita' finanziarie ed assicurative; L - attivita' immobiliari; O - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria. 4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi d'investimento devono: a) riguardare un'unita' produttiva localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, di cui l'impresa proponente abbia, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni o, se antecedente, alla data di avvio del programma d'investimento, la piena disponibilita', rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, debitamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile, con l'obbligo di perfezionare il contratto definitivo in data antecedente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8. Nel caso l'investimento sia stato avviato prima della presentazione della domanda, la registrazione, ove non gia' avvenuta, puo' comunque essere effettuata prima della presentazione della domanda. La piena disponibilita' deve garantire l'utilizzo dei beni agevolati per un periodo di tempo congruo con quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera d); b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila); la stessa soglia dovra' essere rispettata anche con riferimento al valore complessivo del programma d'investimento ammesso alle agevolazioni dal Ministero a seguito delle relative attivita' di istruttoria; c) essere avviati in data successiva al 17 maggio 2014, termine di chiusura del bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, e non aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, spese superiori al 70 per cento del costo totale dell'investimento proposto. Per data di avvio del programma d'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; d) per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera a), prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015; e) per i medesimi programmi di cui alla lettera d) che presentano un costo complessivo superiore a euro 100.000,00, avere sostenuto spese almeno pari al 30 per cento del costo complessivo proposto; f) per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016.