Art. 5 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. I  programmi  d'investimento  ammissibili  devono  prevedere  la
realizzazione di interventi funzionali alla  riduzione  nominale  dei
consumi di  energia  primaria  all'interno  di  un'unita'  produttiva
esistente, tale da ottenere una riduzione  nominale  dei  consumi  in
misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 e avere  ad  oggetto
una o piu' delle seguenti tipologie di interventi: 
    a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le
attivita'  economiche  (es.  rivestimenti,  pavimentazioni,  infissi,
isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con
i processi produttivi); 
    b)  razionalizzazione,  efficientamento  e/o   sostituzione   dei
sistemi di riscaldamento, condizionamento,  alimentazione  elettrica,
forza motrice ed illuminazione,  anche  se  impiegati  nei  cicli  di
lavorazione funzionali alla riduzione  dei  consumi  energetici  (es.
building automation, motori a basso  consumo,  rifasamento  elettrico
dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed  il
monitoraggio dei consumi energetici); 
    c)  installazione  di  impianti  ed  attrezzature  funzionali  al
contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione  e/o  di
erogazione dei servizi; 
    d) installazione, per sola finalita' di autoconsumo, di  impianti
per  la  produzione  e  la  distribuzione  dell'energia  termica   ed
elettrica all'interno dell'unita' produttiva  oggetto  del  programma
d'investimento, ovvero per il recupero  del  calore  di  processo  da
forni  e/o  impianti  che  producono  calore,  o  che  prevedano   il
riutilizzo di altre forme di  energia  recuperabile  in  processi  ed
impianti  che  utilizzano  fonti   fossili   nei   limiti   stabiliti
nell'allegato n. 1. 
  2. Il programma d'investimento proposto e'  illustrato  all'interno
di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia  giurata
a firma di un tecnico  qualificato,  che  attesti  la  capacita'  del
programma d'investimento nel suo insieme di ottenere,  a  parita'  di
capacita' produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno
il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi  di  energia  primaria.
Per le opere edili, l'impresa proponente e'  tenuta  a  produrre  una
relazione  tecnica  redatta   da   un   tecnico   abilitato   recante
l'illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso computo metrico
estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di  cui  all'art.
8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche  modalita'
attraverso cui le predette attestazioni e relazioni sono prodotte. 
  3. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili  alle  agevolazioni  i
programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative
ai settori di cui all'art. 1, comma 1  del  Regolamento  de  minimis.
Inoltre,  non  sono  ammissibili  alle   agevolazioni   i   programmi
d'investimento  riguardanti  le  attivita'  economiche  relative   ai
seguenti settori identificati  in  base  alla  classificazione  ATECO
2007: 
    A.02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; 
    F - costruzioni (ad eccezione delle attivita' di  cui  al  codice
41.1 "sviluppo di progetti immobiliari"); 
    H - trasporto e magazzinaggio (ad eccezione  delle  attivita'  di
cui  al  codice  52  "magazzinaggio  ed  attivita'  di  supporto   ai
trasporti"); 
    K - attivita' finanziarie ed assicurative; 
    L - attivita' immobiliari; 
    O - amministrazione  pubblica  e  difesa;  assicurazione  sociale
obbligatoria. 
  4.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  programmi
d'investimento devono: 
    a) riguardare  un'unita'  produttiva  localizzata  nei  territori
eleggibili alle azioni del POI Energia, di cui  l'impresa  proponente
abbia, alla data di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni o, se antecedente, alla  data  di  avvio  del  programma
d'investimento, la piena  disponibilita',  rilevabile  da  un  idoneo
titolo di proprieta', diritto reale di  godimento,  locazione,  anche
finanziaria, o  comodato,  risultante  da  un  atto  o  un  contratto
costitutivo di  tali  diritti  in  data  certa  di  fronte  a  terzi,
debitamente registrato, ovvero da un  contratto  preliminare  di  cui
all'art. 1351 del codice civile, con  l'obbligo  di  perfezionare  il
contratto  definitivo  in   data   antecedente   all'emanazione   del
provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.  8,
comma 8. Nel  caso  l'investimento  sia  stato  avviato  prima  della
presentazione della domanda, la registrazione, ove non gia' avvenuta,
puo' comunque  essere  effettuata  prima  della  presentazione  della
domanda. La piena disponibilita' deve garantire l'utilizzo  dei  beni
agevolati per  un  periodo  di  tempo  congruo  con  quanto  previsto
all'art. 6, comma 2, lettera d); 
    b) prevedere spese ammissibili non  inferiori  a  euro  30.000,00
(trentamila); la stessa soglia dovra'  essere  rispettata  anche  con
riferimento  al  valore  complessivo  del  programma   d'investimento
ammesso alle agevolazioni dal  Ministero  a  seguito  delle  relative
attivita' di istruttoria; 
    c) essere avviati in data successiva al 17 maggio  2014,  termine
di chiusura del bando di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 5 dicembre  2013,  e  non  aver  sostenuto,  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni, spese  superiori  al  70
per cento del costo totale dell'investimento proposto.  Per  data  di
avvio del programma d'investimento  si  intende  la  data  del  primo
titolo di spesa ammissibile; 
    d) per  i  programmi  che  accedono  alle  agevolazioni  previste
dall'art. 7, comma 1, lettera  a),  prevedere  la  realizzazione  del
programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo  di  spesa
ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015; 
    e) per i medesimi programmi di cui alla lettera d) che presentano
un costo complessivo superiore a  euro  100.000,00,  avere  sostenuto
spese almeno pari al 30 per cento del costo complessivo proposto; 
    f) per  i  programmi  che  accedono  alle  agevolazioni  previste
dall'art. 7, comma 1, lettera  b),  prevedere  la  realizzazione  del
programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo  di  spesa
ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016.