Art. 6 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie: a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), al 40 per cento dell'investimento ammesso; b) macchinari, impianti e attrezzature; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente all'impresa proponente; d) spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell'unita' produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonche' gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili di cui alle lettere a), b) e c). 2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono: a) essere conformi alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in merito all'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007 - 2013; b) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e/o persone su strada; c) essere capitalizzate e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni; d) essere mantenute nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva oggetto del programma d'investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso; e) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che, a partire dai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti. 3. Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. 4. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.