Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove
immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  come   definite   dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti
categorie: 
    a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore,  per  gli
investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
a), al 40 per cento dell'investimento ammesso; 
    b) macchinari, impianti e attrezzature; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa proponente, funzionali  al  monitoraggio  dei
consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso  gli  impianti  o
negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva  interessata  dal
programma  la  cui  disponibilita'  sia   riferibile   esclusivamente
all'impresa proponente; 
    d) spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi
di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica,  di
cui all'art. 2, comma 1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, dell'unita' produttiva oggetto degli  interventi
di  risparmio  energetico,   alla   progettazione   esecutiva   degli
interventi e delle opere da realizzare, alle attivita'  di  direzione
dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la  realizzazione
del programma d'investimento, nonche' gli  eventuali  costi  connessi
con la progettazione e l'implementazione di un  sistema  di  gestione
energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10  per  cento
del totale dei costi ammissibili di cui alle lettere a), b) e c). 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono: 
    a)  essere  conformi  alle  norme  contenute  nel   decreto   del
Presidente della Repubblica 3  ottobre  2008,  n.  196  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  in  merito  all'ammissibilita'  delle
spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la  fase
di programmazione 2007 - 2013; 
    b) qualora riferite  a  mezzi  mobili,  riguardare  mezzi  mobili
strettamente necessari al ciclo di produzione o per il  trasporto  in
conservazione condizionata dei prodotti,  purche'  dimensionati  alla
effettiva produzione,  identificabili  singolarmente  ed  a  servizio
esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. Non sono
ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli destinati al
trasporto di merci e/o persone su strada; 
    c) essere capitalizzate e figurare nell'attivo  dell'impresa  per
almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole  e  medie
dimensioni; 
    d) essere mantenute nella regione  in  cui  e'  ubicata  l'unita'
produttiva oggetto del programma d'investimento per  almeno  5  anni,
ovvero 3 anni nel caso di imprese  di  piccole  e  medie  dimensioni,
dalla data di ultimazione del programma stesso; 
    e) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che,  a
partire dai 24 mesi precedenti  la  presentazione  della  domanda  di
agevolazione di cui all'art. 8 si siano trovate nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  siano  entrambe  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da medesimi altri soggetti. 
  3. Nel caso in cui le spese siano riferite  a  immobilizzazioni  di
proprieta'  di  uno  o  piu'   soci   dell'impresa   richiedente   le
agevolazioni o, nel  caso  di  soci  persone  fisiche,  dei  relativi
coniugi ovvero di parenti o affini dei soci  stessi  entro  il  terzo
grado, tali spese sono  ammissibili  in  proporzione  alle  quote  di
partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione
della sussistenza delle predette condizioni, con  riferimento  sia  a
quella di socio che a quella  di  proprietario,  che  determinano  la
parzializzazione della spesa va effettuata  a  partire  dai  24  mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. 
  4. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le  spese
sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese
relative a macchinari, impianti e attrezzature  usati,  le  spese  di
funzionamento, le spese notarili, quelle relative a  imposte,  tasse,
scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia'
beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di  presentazione  della
domanda, di  altri  aiuti,  fatta  eccezione  per  quelli  di  natura
fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni  concedenti  abbiano
revocato  e  recuperato  totalmente  gli  aiuti  medesimi.  Non  sono
altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro,
al netto di IVA.