Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il termine di apertura e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresi', in allegato l'elenco degli oneri informativi previsti per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente decreto. 3. Nella domanda di agevolazioni l'impresa indica la forma di agevolazione prescelta tra quelle indicate all'art. 7, comma 1. 4. Alla domanda di agevolazioni e' allegata la seguente documentazione: a) relazione tecnica illustrativa del programma d'investimento resa nella forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e conforme alla normativa sull'imposta di bollo; b) nel caso di opere murarie e/o di impianti tecnologici, computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato; c) documentazione comprovante la disponibilita' dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma d'investimento proposto; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale relativa alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento e alle date in cui le stesse sono state conseguite; nei soli casi per i quali e' previsto il silenzio/assenso, e' possibile presentare la domanda di agevolazioni successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione e prima dello scadere dei termini per la formazione dell'assenso. In tali casi l'adozione del provvedimento di concessione previsto al comma 8 e' subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione; e) piano d'investimento; f) nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste da ciascuna impresa sia uguale o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218; g) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, del documento unico di regolarita' contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi, in applicazione di quanto previsto all'art. 31 comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, riportante le informazioni che consentono la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6; i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, attestante la spesa gia' sostenuta in attuazione del programma d'investimento proposto e riportante in allegato la documentazione probatoria della stessa; l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, utili per la verifica della solidita' economico-finanziaria dell'impresa e, nel caso di agevolazione richiesta dall'impresa nella forma del finanziamento agevolato di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), per il calcolo della capacita' di rimborso, secondo quanto previsto all'art. 9. Tale dichiarazione e' rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 5. Con il provvedimento di cui al comma 2, sono definiti i moduli per la presentazione della domanda di agevolazioni ed e' individuata l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 2 e 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del valore del rapporto tra gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, siano gia' sostenuti i relativi costi, nel limite di quelli ritenuti ammissibili dal Ministero, e il totale degli investimenti proposti. In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato. 7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e, se necessario, in base alla posizione assunta nell'ambito della graduatoria di cui al comma 6, all'esame delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente, verificando la completezza e la conformita' della documentazione presentata rispetto a quanto disposto con il provvedimento di cui al comma 2 e il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto, nonche' delle condizioni economico finanziarie previste dall'art. 9. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 8. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Tale provvedimento contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalita' d'informazione e pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca. 9. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8 entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.