Art. 8 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Il termine di apertura e le  modalita'  di  presentazione  delle
domande di agevolazioni sono definite, entro 30 giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, dal Ministero con decreto a firma del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo decreto sono
definite le modalita' di presentazione delle domande  di  erogazione.
In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre  2011,  n.  180  e
all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto
provvedimento  reca,  altresi',  in  allegato  l'elenco  degli  oneri
informativi previsti per la fruizione delle agevolazioni  di  cui  al
presente decreto. 
  3. Nella domanda di  agevolazioni  l'impresa  indica  la  forma  di
agevolazione prescelta tra quelle indicate all'art. 7, comma 1. 
  4.  Alla  domanda  di  agevolazioni   e'   allegata   la   seguente
documentazione: 
    a) relazione tecnica illustrativa  del  programma  d'investimento
resa nella forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e
conforme alla normativa sull'imposta di bollo; 
    b) nel caso di opere murarie e/o di impianti tecnologici, computo
metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato; 
    c) documentazione comprovante la disponibilita'  dell'immobile  o
degli   immobili   presenti   all'interno   dell'unita'    produttiva
interessata dal programma d'investimento proposto; 
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal
legale rappresentante o da  un  procuratore  speciale  relativa  alle
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento e alle
date in cui le stesse sono state conseguite;  nei  soli  casi  per  i
quali e' previsto il silenzio/assenso,  e'  possibile  presentare  la
domanda di  agevolazioni  successivamente  alla  presentazione  della
richiesta di autorizzazione e prima dello scadere dei termini per  la
formazione dell'assenso. In tali casi l'adozione del provvedimento di
concessione  previsto  al  comma  8  e'  subordinata  all'ottenimento
dell'autorizzazione; 
    e) piano d'investimento; 
    f) nel caso in cui  l'importo  delle  agevolazioni  richieste  da
ciascuna  impresa  sia  uguale  o  superiore   a   150.000,00   euro,
dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale,
resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura  competente,  in
merito ai dati necessari per la richiesta, da  parte  del  Ministero,
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012,
n. 218; 
    g) dichiarazione del legale rappresentante o  di  un  procuratore
speciale, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte  del
Ministero, del documento unico di regolarita'  contributiva  ai  fini
previdenziali ed assicurativi, in  applicazione  di  quanto  previsto
all'art. 31 comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal
legale rappresentante o da un  procuratore  speciale,  riportante  le
informazioni che consentono la verifica del rispetto  dei  limiti  di
cui all'art. 7, comma 6; 
    i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal
legale rappresentante o da un  procuratore  speciale,  attestante  la
spesa gia'  sostenuta  in  attuazione  del  programma  d'investimento
proposto e riportante in allegato la documentazione probatoria  della
stessa; 
    l) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  relativa  ai
dati  dell'ultimo   esercizio   contabile   chiuso   alla   data   di
presentazione della domanda di agevolazioni, per il quale  sia  stato
approvato e depositato il relativo  bilancio,  ovvero,  nel  caso  di
imprese  individuali  e  societa'  di  persone,  per  cui  sia  stata
presentata la  relativa  dichiarazione  dei  redditi,  utili  per  la
verifica della solidita' economico-finanziaria  dell'impresa  e,  nel
caso  di  agevolazione  richiesta  dall'impresa   nella   forma   del
finanziamento agevolato di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),  per
il calcolo della  capacita'  di  rimborso,  secondo  quanto  previsto
all'art. 9. Tale dichiarazione e' rilasciata, ai sensi degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente  o  da  un
suo procuratore speciale  ed  e'  controfirmata  dal  presidente  del
collegio sindacale o, in  mancanza,  da  un  professionista  iscritto
nell'albo  dei  revisori  legali,  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e periti  commerciali  o  in  quello  dei  consulenti  del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 
  5. Con il provvedimento di cui al comma 2, sono definiti  i  moduli
per la presentazione della domanda di agevolazioni ed e'  individuata
l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa. 
  6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  123
del 1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica
tempestivamente, con avviso a firma del Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento
integrale delle domande presentate nello stesso giorno,  le  predette
domande sono ammesse all'istruttoria in base alla  posizione  assunta
nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a  esaurimento,  anche
in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 2 e 3, delle
stesse risorse finanziarie.  La  graduatoria  e'  formata  in  ordine
decrescente sulla base del valore del rapporto tra  gli  investimenti
per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni di cui al  presente  decreto,  siano  gia'  sostenuti  i
relativi  costi,  nel  limite  di  quelli  ritenuti  ammissibili  dal
Ministero, e il  totale  degli  investimenti  proposti.  In  caso  di
parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con  il
minor costo presentato. 
  7. Il Ministero procede, nel rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione e,  se  necessario,  in  base  alla  posizione  assunta
nell'ambito della graduatoria di cui  al  comma  6,  all'esame  delle
domande di agevolazioni sulla base  della  documentazione  presentata
dall'impresa richiedente, verificando la completezza e la conformita'
della documentazione presentata rispetto a  quanto  disposto  con  il
provvedimento di cui al comma 2 e il rispetto dei requisiti  e  delle
condizioni di ammissibilita' previsti dal presente  decreto,  nonche'
delle condizioni economico finanziarie previste dall'art. 9. Nel caso
di insussistenza delle predette condizioni il  Ministero  provvede  a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  8. Per le domande  per  le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con esito positivo, il Ministero  procede  all'adozione  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni.  Tale  provvedimento
contiene,  in  particolare,  l'indicazione   delle   spese   ritenute
ammissibili, delle agevolazioni  concesse,  degli  impegni  a  carico
dell'impresa beneficiaria anche in ordine  agli  obiettivi,  tempi  e
modalita' di realizzazione del programma, degli  ulteriori  eventuali
obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi
strutturali, compresi quelli relativi alle modalita' d'informazione e
pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca. 
  9.  L'impresa  beneficiaria  provvede   alla   sottoscrizione   del
provvedimento di concessione di  cui  al  comma  8  entro  i  termini
indicati  nel  provvedimento  stesso,   pena   la   decadenza   delle
agevolazioni concesse.