Art. 9 
 
                   Verifica economico-finanziaria 
 
  1. Ai fini della determinazione dell'ammissibilita'  della  domanda
di     agevolazioni     in     relazione     alle     caratteristiche
economico-finanziarie   dell'impresa   proponente,   secondo   quanto
previsto all'art. 8, comma 7, il Ministero valuta: 
    a)  per  tutti  i  programmi  di  agevolazione,  i  due  seguenti
indicatori: 
      1)  indipendenza  finanziaria,  determinata  sulla   base   del
rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; 
      2) copertura degli oneri finanziari, determinata sulla base del
rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari; 
    b) per i soli programmi che accedono alle  agevolazioni  previste
dall'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  la   capacita'   dell'impresa
proponente di rimborsare  il  finanziamento  agevolato,  verificando,
sulla base dei dati desumibili  dall'ultimo  bilancio  approvato,  la
seguente relazione: 
      Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N) 
    dove: 
      "Cflow": indica la somma dei valori relativi  al  Risultato  di
esercizio e degli Ammortamenti; 
      "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato
ai sensi dell'art. 7; 
      "N":  indica  il  numero  degli  anni   di   ammortamento   del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede
di domanda di agevolazioni. 
  2. I punteggi massimi e la soglia minima degli indicatori di cui al
comma 1, lettera a), sono  stabiliti  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 8, comma 2.