Art. 9 Verifica economico-finanziaria 1. Ai fini della determinazione dell'ammissibilita' della domanda di agevolazioni in relazione alle caratteristiche economico-finanziarie dell'impresa proponente, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 7, il Ministero valuta: a) per tutti i programmi di agevolazione, i due seguenti indicatori: 1) indipendenza finanziaria, determinata sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; 2) copertura degli oneri finanziari, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari; b) per i soli programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), la capacita' dell'impresa proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, la seguente relazione: Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N) dove: "Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti; "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7; "N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni. 2. I punteggi massimi e la soglia minima degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2.