(Allegato 1)
 
                                                        Allegato n. 1 
                                                    (art. 5, comma 1) 
 
CONDIZIONI  DI  AMMISSIBILITA'  ALLE  AGEVOLAZIONI  PER  I  PROGRAMMI
  RIFERITI ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE E  DISTRIBUZIONE  DI  ENERGIA
  ELETTRICA E DI CALORE PER AUTOCONSUMO 
 
    I programmi d'investimento ammissibili che hanno  ad  oggetto  la
realizzazione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione
di  energia  elettrica  e  di  calore  debbono   essere   finalizzati
all'incremento dell'efficienza energetica ed al risparmio  energetico
all'interno  dell'unita'  produttiva  oggetto  di  investimento;  gli
stessi impianti debbono essere  alimentati  esclusivamente  da  fonti
rinnovabili, ovvero avere ad oggetto  la  realizzazione  impianti  di
cogenerazione/trigenerazione ad  alto  rendimento,  con  potenza  non
superiore a 500 KW elettrici. 
    A tal fine: 
      a) per fonti rinnovabili si  intendono:  le  fonti  energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
mare-motrice, idraulica, biomasse, gas di  discarica,  gas  residuati
dai processi di depurazione e biogas). In particolare,  per  biomasse
si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti  e  residui
provenienti  dall'agricoltura  (comprendente  sostanze   vegetali   e
animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'  la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
      b) per impianti che concorrono  all'incremento  dell'efficienza
energetica  e  al  risparmio  energetico  si  intendono:  quelli   di
cogenerazione, quelli che  utilizzano  calore  di  risulta,  fumi  di
scarico ed altre forme di  energia  recuperabile  in  processi  e  in
impianti; 
      c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere  ai  criteri
indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,  come  sostituito  dal  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare,  4  agosto  2011.  Detti  impianti  devono
obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del  programma  da  agevolare,
della strumentazione necessaria per  la  rilevazione  degli  elementi
utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma
citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del  5  per
cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5,  comma
6  del  predetto  decreto,  o  l'assenza  della   strumentazione   di
rilevazione, riscontrati nello stesso periodo, comportano  la  revoca
delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto  delle
suddette condizioni; 
      d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative
agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del  vapore  e
dell'acqua  calda,  purche'   gli   stessi:   siano   di   proprieta'
dell'impresa  produttrice;  siano  realizzati  su  terreni   di   cui
l'impresa proponente stesso abbia piena disponibilita'; per la  parte
necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e,
comunque, non oltre il  territorio  comunale  nel  quale  e'  ubicato
l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.