Art. 3 
 
Allegato  4/3  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
  contabilita' economico  patrimoniale  degli  enti  in  contabilita'
  finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo n. 4.3: 
      1) dopo le parole  «al  fine  di  considerare  eventuali  ratei
passivi  e  risconti  attivi.»  aggiungere  le  seguenti   «Ai   fini
dell'applicazione  della  disciplina  riguardante  la  scissione  dei
pagamenti  (split  payment),  le  procedure  informatiche   dell'ente
consentono, in automatico, di registrare distintamente a  fronte  del
costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e  il
debito IVA, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 11.» 
      2) dopo le parole  «l'acquisto  di  materie  prime  e  beni  di
consumo.» aggiungere le seguenti  «Ai  fini  dell'applicazione  della
disciplina  riguardante  l'inversione  contabile  dell'IVA   (reverse
charge),  le  procedure   informatiche   dell'ente   consentono,   in
automatico, di determinare il debito nei confronti del  fornitore  al
netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA
a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»; 
    b) al paragrafo 4.12: 
      1) dopo le parole «necessari  al  funzionamento  dell'attivita'
ordinaria  dell'ente.»  sono  inserite   le   seguenti   «Nel   corso
dell'esercizio  i  costi  sono  rilevati   in   corrispondenza   alla
liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA,
esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve  le
rettifiche e le integrazioni  effettuate  in  sede  di  scritture  di
assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi
e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della  scissione
dei pagamenti (split payment) di cui all'art.  1,  comma  629,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»; 
      2)  dopo  le   parole   «distintamente,   l'importo   dell'IVA»
aggiungere le seguenti «a credito»; 
      3) dopo le parole  «l'acquisto  di  materie  prime  e  beni  di
consumo.» aggiungere le seguenti  «Ai  fini  dell'applicazione  della
disciplina  riguardante  l'inversione  contabile  dell'IVA   (reverse
charge),  le  procedure   informatiche   dell'ente   consentono,   in
automatico, di registrare l'IVA a debito di importo  pari  all'IVA  a
credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»; 
    c) al paragrafo 4.13: 
      1) dopo le parole  «ratei  passivi  e  risconti  attivi.»  sono
inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono  rilevati
in corrispondenza alla liquidazione della spesa  per  l'acquisto  dei
beni (comprensivo di IVA, esclusi i  costi  riguardanti  le  gestioni
commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni  effettuate
in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare
eventuali  ratei  passivi  e  risconti  attivi.   Le   modalita'   di
contabilizzazione della scissione dei pagamenti  (split  payment)  di
cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
indicate nell'esempio n. 11.»; 
      2) dopo le parole  «l'acquisto  di  materie  prime  e  beni  di
consumo.» aggiungere le seguenti  «Ai  fini  dell'applicazione  della
disciplina  riguardante  l'inversione  contabile  dell'IVA   (reverse
charge),  le  procedure   informatiche   dell'ente   consentono,   in
automatico, di registrare l'IVA a debito di importo  pari  all'IVA  a
credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»; 
    d) al paragrafo 4.18: 
      1) dopo le parole «quello di durata residua  del  contratto  di
locazione.» aggiungere le seguenti «Oltre ai beni in locazione,  sono
considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto  di
concessione amministrativa e i beni  demaniali  la  cui  gestione  e'
trasferita ad un ente dalla legge.» 
      2) dopo le parole «a qualunque titolo detenuti»  sono  aggiunte
le seguenti «, tenendo in debito conto dei casi in cui  la  spesa  e'
prevista come obbligatoria dalla legge»; 
    e) al paragrafo 5,  dopo  le  parole  «con  il  campo  competenza
temporale sono gestibili i ratei e i  risconti).»  sono  aggiunte  le
seguenti «Nell'ambito delle scritture di assestamento  economico,  e'
necessario assimilare  le  spese  liquidabili  di  cui  al  principio
applicato della contabilita' finanziaria n. 6.1 alle spese  liquidate
cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in
corrispondenza  agli  impegni  liquidabili  che  nella   contabilita'
finanziaria, in quanto  esigibili,  sono  considerati  di  competenza
finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione e' stata resa, nella
contabilita' economico patrimoniale, e' effettuata  la  registrazione
"Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di  attribuire
il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio,  ancorche'
non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.»; 
    f) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 5) 
      1)  sono  eliminate  le  parole  «N.B1  Le   codifiche   e   le
denominazioni delle voci  del  piano  dei  conti  integrato  potranno
essere oggetto di variazione a seguito dell'adozione  del  piano  dei
conti definitivo (a decorrere dal 2014).»; 
  2) le parole «N.B2» e' sostituita dalle parole «N.B.»; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico