IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in particolare i commi da 4 a 13, i quali prevedono che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge n. 92 del 2012, il quale prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13; Visto l'art. 3, comma 15, della legge n. 92 del 2012; Visto l'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visti gli accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014, del 9 dicembre 2014 e l'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e del 7 aprile 2014 mediante i quali, in attuazione dell'art. 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire il fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione adeguando il fondo bilaterale Forma.Temp alle finalita' perseguite dai commi dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato; Visto l'art. 2 dello statuto del fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp, depositato in data 17 dicembre 2014 presso notaio Farinaro in Roma, rep. 248956 raccolta n. 40922; Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012, di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione; Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore dei lavoratori in somministrazione di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa dell'azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3; Considerata l'ulteriore necessita' avvertita dalle parti sociali del settore innanzi citato di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro; Sentite, nella riunione del 5 febbraio 2015 e del 9 febbraio 2015 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014 e del 9 dicembre 2014; Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012 disposizioni per determinare requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Il fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione, di seguito denominato fondo, e' gestito dal Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 9 dicembre 2014. 2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.