IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in particolare i
commi da 4 a 13, i quali prevedono che, per  i  settori  non  coperti
dalla   normativa   in   materia   d'integrazione    salariale,    si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge n. 92 del  2012,  il
quale prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da  4
a 13 del medesimo articolo, in  riferimento  ai  settori  di  cui  al
citato comma 4, nei  quali  siano  operanti  consolidati  sistemi  di
bilateralita', le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  possono
adeguare  le  fonti  normative  ed  istitutive  dei  rispetti   fondi
bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di  cui  all'art.  118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle  finalita'  perseguite  dai
commi da 4 a 13; 
  Visto l'art. 3, comma 15, della legge n. 92 del 2012; 
  Visto l'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti gli accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del
2 ottobre 2014,  del  9  dicembre  2014  e  l'art.  9  del  Contratto
collettivo nazionale di lavoro per  la  categoria  delle  agenzie  di
somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e del 7  aprile  2014
mediante i quali, in attuazione dell'art. 3, comma 14, della legge n.
92 del 2012, le parti firmatarie hanno  convenuto  di  costituire  il
fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione  adeguando
il fondo bilaterale Forma.Temp alle finalita'  perseguite  dai  commi
dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato; 
  Visto l'art. 2 dello  statuto  del  fondo  per  la  formazione  dei
lavoratori in somministrazione  Forma.Temp,  depositato  in  data  17
dicembre 2014 presso notaio Farinaro in Roma, rep. 248956 raccolta n.
40922; 
  Considerata la finalita' perseguita dai fondi di  cui  all'art.  3,
comma 14, della legge n. 92 del 2012, di realizzare ovvero  integrare
il sistema, in chiave  universalistica,  di  tutela  del  reddito  in
costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione; 
  Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
dei lavoratori  in  somministrazione  di  adottare  misure  volte  ad
assicurare  ai  lavoratori  del  settore  una  tutela  reddituale  in
costanza di rapporto di lavoro, in caso di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa dell'azienda  utilizzatrice  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria  o  straordinaria,  in   considerazione   delle   peculiari
caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del  comma
14 del citato art. 3; 
  Considerata l'ulteriore necessita' avvertita  dalle  parti  sociali
del settore innanzi citato di assicurare ai lavoratori una tutela  in
caso di cessazione del rapporto di lavoro; 
  Sentite, nella riunione del 5 febbraio 2015 e del 9  febbraio  2015
le organizzazioni  individuate  nelle  parti  firmatarie  dei  citati
accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del  2  ottobre
2014 e del 9 dicembre 2014; 
  Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi  dell'art.  3,  comma  16,
della legge n. 92 del 2012 disposizioni per determinare requisiti  di
professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti  alla  gestione
dei fondi;  criteri  e  requisiti  per  la  contabilita'  dei  fondi;
modalita' volte a rafforzare la  funzione  di  controllo  sulla  loro
corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,
anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il fondo di solidarieta' per i lavoratori  in  somministrazione,
di seguito denominato fondo, e' gestito dal Comitato  di  gestione  e
controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 9 dicembre 2014. 
  2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i
requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente
decreto.