Art. 10 
 
Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato per i
  medicinali per uso umano o il Comitato di  valutazione  dei  rischi
  per la farmacovigilanza 
 
  1. In adempimento a quanto previsto dall'art.  31  della  direttiva
2001/83/CE,  in  casi  particolari  che  coinvolgono  gli   interessi
dell'Unione, l'AIFA o il richiedente o il titolare dell'AIC  adiscono
il Comitato per i medicinali per uso umano affinche' si  applichi  la
procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE
prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione  o
sulla revoca dell'AIC, oppure su qualsiasi altra variazione  dell'AIC
che appare necessaria. Se dalla valutazione  di  dati  connessi  alla
farmacovigilanza di un medicinale autorizzato si rende necessaria una
nuova  valutazione,  la  questione  e'  deferita   al   comitato   di
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e  si  puo'  applicare
l'art. 33, comma 3. Il comitato di  valutazione  dei  rischi  per  la
farmacovigilanza formula una raccomandazione secondo la procedura  di
cui all'art. 32 della direttiva 2001/83/CE. La raccomandazione finale
e' trasmessa al Comitato per i medicinali per uso umano o  al  gruppo
di coordinamento di cui all'art. 9, secondo il caso, e si applica  la
procedura di cui all'art. 34. Tuttavia, quando si reputa  una  azione
urgente, si applica la procedura di cui agli articoli da 32 a 34. 
  2.  L'AIFA  identifica  chiaramente  la  questione  sottoposta   al
Comitato per i medicinali per uso umano e ne informa il richiedente o
il titolare dell'AIC. 
  3. L'AIFA, il richiedente o il  titolare  dell'AIC  trasmettono  al
Comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione. 
  4. Se il Comitato per i medicinali per uso umano e' adito in ordine
a una serie di medicinali o a  una  classe  terapeutica,  l'EMA  puo'
limitare   la    procedura    a    determinate    parti    specifiche
dell'autorizzazione. In tal caso, l'art. 47 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, si applica a detti
medicinali soltanto se sono oggetto delle procedure di autorizzazione
di cui al capo V del medesimo  decreto  legislativo.  Se  la  portata
della procedura avviata a norma del presente  articolo  riguarda  una
serie di medicinali o una classe  terapeutica,  anche  i  medicinali,
autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 appartenenti  a
tale serie o classe, sono inclusi nella procedura. 
  5. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, l'AIFA, se e' necessaria un'azione
urgente per tutelare la  salute  pubblica  in  qualunque  fase  della
procedura, sospende l'AIC o vieta l'uso del medicinale  in  questione
sul  territorio  nazionale  fino  all'adozione   di   una   decisione
definitiva. Essa informa la Commissione europea, l'EMA  e  gli  altri
Stati membri dei motivi della sua azione non piu'  tardi  del  giorno
feriale successivo. 
  7. Dopo l'espletamento della procedura di cui agli articoli 32,  33
e  34  della  direttiva  2001/83/CE,   l'AIFA   adotta   le   proprie
determinazioni o,  ove  necessario,  adegua  le  determinazioni  gia'
adottate, conformandosi alla  decisione  della  Commissione  europea,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa.