Art. 3 
 
 
           Inammissibilita'/Improcedibilita' delle istanze 
 
  1. Non sono ammissibili le istanze: 
    a. in assenza di controversia insorta tra le parti interessate; 
    b. incomplete delle informazioni  indicate  come  obbligatorie  e
della documentazione di cui al modulo allegato; 
    c. non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere
all'esterno la volonta' del soggetto richiedente; 
    d. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento
del parere; 
    e.  interferenti  con  esposti  di   vigilanza   e   procedimenti
sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorita'; 
    f. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad  allegata
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
    g. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti  di  gara
delle amministrazioni aggiudicatrici; 
    h. relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000. 
  2.  Fino  alla  pubblicazione  del  formulario  on  line  sul  sito
dell'Autorita', le istanze devono essere redatte  secondo  il  modulo
allegato al presente  Regolamento  e  sono  trasmesse  tramite  posta
elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti
specificano se, in sede di pubblicazione del parere,  debbano  essere
esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. 
  3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano,  comunque,
questioni  giuridiche  ritenute  rilevanti,  sono  trattate  ai  fini
dell'adozione di  una  pronuncia  dell'Autorita'  anche  a  carattere
generale. 
  4. Le istanze  divengono  improcedibili  in  caso  di  esistenza  o
sopravvenienza  di  un  ricorso  giurisdizionale   avente   contenuto
analogo,  di  sopravvenuta  carenza  di  interesse  delle  parti,  di
rinuncia al parere. 
  5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate
congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un  partecipante
alla procedura di gara. 
  6. In caso di istanze presentate singolarmente, si da' precedenza: 
    alle istanze presentate dalla stazione appaltante; 
    alle istanze concernenti appalti di rilevante  importo  economico
(lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e  forniture:
importo superiore alla soglia comunitaria); 
    alle istanze che sottopongono questioni originali di  particolare
impatto per il settore dei contratti pubblici.