Art. 5 
 
 
                 Esame e assegnazione delle istanze 
 
  1. Con cadenza quindicinale, le istanze di  parere  sono  assegnate
dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione  di
quelle  ritenute  manifestamente   inammissibili   o   improcedibili.
Individuato  il  Consigliere   relatore,   l'istanza   e'   trasmessa
all'Ufficio per la relativa attivita' istruttoria.