Art. 5 bis 
 
 
                     Archiviazioni delle istanze 
 
  1.  L'Ufficio  propone  al  Presidente,  per   l'approvazione   del
Consiglio, le archiviazioni delle istanze  per  inammissibilita'  e/o
improcedibilita'. 
  2. L'Ufficio propone altresi' al Presidente, per l'approvazione del
Consiglio, l'archiviazione delle istanze ove non sia  necessaria  una
specifica  istruttoria,  laddove  esista  un  consolidato  e  univoco
orientamento  dell'Autorita'  o   della   giurisprudenza,   condiviso
dall'Autorita' medesima. 
  3. Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo
l'approvazione da parte del Consiglio.