Art. 5 bis Archiviazioni delle istanze 1. L'Ufficio propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, le archiviazioni delle istanze per inammissibilita' e/o improcedibilita'. 2. L'Ufficio propone altresi' al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, l'archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria, laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell'Autorita' o della giurisprudenza, condiviso dall'Autorita' medesima. 3. Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio.