Art. 6 
 
 
                      Istruttoria dell' istanza 
 
  1.  L'Ufficio  comunica   alle   parti   l'avvio   dell'istruttoria
concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie
e ulteriori documenti. 
  2. L'Ufficio  valuta,  sulla  base  della  documentazione  e  delle
informazioni acquisite,  la  necessita'  di  procedere  all'audizione
delle parti interessate. 
  3. Il parere, redatto dall'Ufficio  e'  presentato  al  Consigliere
relatore e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 
  4.  L'attivita'  di  massimazione  dei  pareri  e'  di   competenza
dell'Ufficio.