Art. 6 Istruttoria dell' istanza 1. L'Ufficio comunica alle parti l'avvio dell'istruttoria concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti. 2. L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di procedere all'audizione delle parti interessate. 3. Il parere, redatto dall'Ufficio e' presentato al Consigliere relatore e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 4. L'attivita' di massimazione dei pareri e' di competenza dell'Ufficio.