Art. 7 Approvazione del parere 1. Il parere e' deliberato dal Consiglio dell'Autorita' nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria. 2. In ogni caso l'Autorita' si rise va la facolta' di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9 e 11, d.lgs. n. 163/2006 e di svolgere ulteriori attivita' nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.