Art. 7 
 
 
                       Approvazione del parere 
 
  1. Il parere e' deliberato dal Consiglio dell'Autorita' nel termine
di novanta giorni dall'avvio del procedimento, fatto salvo il periodo
necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria. 
  2. In ogni caso l'Autorita' si rise va la facolta' di esercitare  i
poteri di cui all'art. 6, commi 9 e  11,  d.lgs.  n.  163/2006  e  di
svolgere ulteriori attivita' nell'esercizio dei  predetti  poteri  di
vigilanza.