IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1, del 2007 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 13; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio; Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'articolo 2 del decreto n. 139 del 2003; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato in pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015; Decreta: Art. 1 Validita' del diploma 1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.