Art. 2 Commissioni giudicatrici 1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'articolo 1, e' assicurata la presenza di commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca. 2. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.