Art. 2 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della  sezione  ad
opzione internazionale  di  cui  all'articolo  1,  e'  assicurata  la
presenza di commissari di tedesco per la lingua tedesca e  di  quello
della materia veicolata nella lingua tedesca. 
  2. E' autorizzata la presenza  di  eventuali  osservatori,  inviati
dall'Ambasciata della Repubblica Federale di  Germania,  senza  alcun
potere di intervento sulle operazioni di esami.