Art. 2 
 
Disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture  ospedaliere
                     e basi per operazioni HEMS 
 
  1. Per le seguenti infrastrutture ricadenti  nell'articolo  14  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1  febbraio
2006 si rinvia alle disposizioni di cui al comma 2: 
  a)  le  elisuperfici  in  elevazione  a   servizio   di   strutture
ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o degenti; 
  b) le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS
(Helicopter Emergency Medical Service); 
  c) le elisuperfici a  servizio  di  strutture  ospedaliere  ove  si
svolgono con  continuita'  operazioni  di  trasporto  con  una  media
giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per  ogni  semestre
di riferimento.". 
  2. Per le elisuperfici di cui al comma 1, e' istituito il  Servizio
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  4  del  decreto  del
Ministro dell'interno 6 agosto 2014 . La commissione di cui al  comma
3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014
e' presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio  e
composta da due funzionari tecnici dei  vigili  del  fuoco,  uno  dei
quali espleta anche le funzioni di segretario. 
  3.  Per  le  elisuperfici  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno  26  ottobre
2007, n. 238, fatta eccezione per le modalita'  di  abilitazione  del
personale addetto al servizio, che sono regolamentate dall'articolo 6
del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli  8  e  9  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  6  agosto  2014,  non   si   applicano   alle
elisuperfici di cui al comma 1. 
  5. Per le elisuperfici di cui al comma 1, i compiti dell'istruttore
possono essere svolti a cura del responsabile del Servizio. 
  6. Per  le  elisuperfici  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
del Ministro dell'interno 6 agosto 2014. 
  7. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti  in  corso
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  finalizzati
all'emanazione di decreti istitutivi di  assistenze  antincendio,  si
concludono con il rilascio del certificato di cui all'articolo 4  del
decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014. 
  8. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  finalizzati  al
conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio, si concludono
con il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6.