Art. 2 Disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS 1. Per le seguenti infrastrutture ricadenti nell'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 si rinvia alle disposizioni di cui al comma 2: a) le elisuperfici in elevazione a servizio di strutture ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o degenti; b) le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service); c) le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere ove si svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento.". 2. Per le elisuperfici di cui al comma 1, e' istituito il Servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 . La commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da due funzionari tecnici dei vigili del fuoco, uno dei quali espleta anche le funzioni di segretario. 3. Per le elisuperfici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238, fatta eccezione per le modalita' di abilitazione del personale addetto al servizio, che sono regolamentate dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014, non si applicano alle elisuperfici di cui al comma 1. 5. Per le elisuperfici di cui al comma 1, i compiti dell'istruttore possono essere svolti a cura del responsabile del Servizio. 6. Per le elisuperfici di cui al comma 1, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014. 7. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio, si concludono con il rilascio del certificato di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014. 8. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio, si concludono con il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6.