Art. 4 Verifica iniziale ed ispezioni degli Organismi Riconosciuti 1. L'attivita' di monitoraggio e sorveglianza degli Organismi di controllo e' demandata alla "Commissione per le attivita' previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35". 2. Nel corso delle verifiche, la "Commissione per le attivita' previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" accerta la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel presente decreto nonche' il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformita' alle norme vigenti. 3. L'attivita' di sorveglianza presso la sede degli organismi designati e' normalmente svolta congiuntamente all'attivita' di sorveglianza da parte di ACCREDIA, per il mantenimento dell'accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le modalita' gia' stabilite nella convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78. 4. Entro il mese di febbraio, l'Organismo di controllo deve inviare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'organismo, circa all'attivita' svolta nell'anno precedente nel campo di delle attivita' previste dal presente decreto.