Art. 4 
 
 
     Verifica iniziale ed ispezioni degli Organismi Riconosciuti 
 
  1. L'attivita' di monitoraggio e sorveglianza  degli  Organismi  di
controllo e' demandata alla "Commissione per  le  attivita'  previste
dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio  2010
n. 35". 
  2. Nel corso delle verifiche,  la  "Commissione  per  le  attivita'
previste dal comma 3 dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010 n. 35" accerta la  sussistenza  e/o  la  permanenza  dei
requisiti  previsti  nel  presente  decreto   nonche'   il   corretto
funzionamento   degli   impianti,   delle   attrezzature   e    delle
strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e
procedurali in conformita' alle norme vigenti. 
  3. L'attivita' di  sorveglianza  presso  la  sede  degli  organismi
designati  e'  normalmente  svolta  congiuntamente  all'attivita'  di
sorveglianza   da   parte   di   ACCREDIA,   per   il    mantenimento
dell'accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC  17020  Ed.
2012 secondo le modalita' gia' stabilite nella convenzione  stipulata
con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
attivita' previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78. 
  4. Entro il mese di febbraio, l'Organismo di controllo deve inviare
una relazione, a  firma  del  legale  rappresentante  dell'organismo,
circa all'attivita' svolta nell'anno precedente nel  campo  di  delle
attivita' previste dal presente decreto.