(Regolamento-art. 10)
    Articolo 10 - Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti 
 
  1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna  alterazione,
diretta o indiretta, delle  caratteristiche  biochimiche  dell'acqua,
ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante,
la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione  di  scarichi
non in regola con le piu'  restrittive  prescrizioni  previste  dalle
normative vigenti. 
  2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettivita' turistica, gli
esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso  al  mare  e
gli stabilimenti balneari devono essere dotati  di  allacciamento  al
sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento
dei reflui domestici presenti nel territorio comunale di Villasimius. 
  3. Lo scarico delle acque reflue dalle imbarcazioni da diporto deve
avvenire con le seguenti modalita': 
  - nel caso i rifiuti siano veicolati in acqua di mare o  salmastra,
attraverso gli appositi impianti portuali di raccolta situati  presso
l'area portuale della Marina di Villasimius; 
  - nel caso i rifiuti siano veicolati in assenza di acqua di mare  o
salmastra, attraverso il conferimento al sistema  fognario-depurativo
pubblico presente nell'area portuale della Marina di Villasimius.