Articolo 10 - Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti 1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti. 2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici presenti nel territorio comunale di Villasimius. 3. Lo scarico delle acque reflue dalle imbarcazioni da diporto deve avvenire con le seguenti modalita': - nel caso i rifiuti siano veicolati in acqua di mare o salmastra, attraverso gli appositi impianti portuali di raccolta situati presso l'area portuale della Marina di Villasimius; - nel caso i rifiuti siano veicolati in assenza di acqua di mare o salmastra, attraverso il conferimento al sistema fognario-depurativo pubblico presente nell'area portuale della Marina di Villasimius.